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La mancata comunicazione del cambio di indirizzo non viola il contraddittorio

 La Corte di Cassazione, con una recente sentenza dello scorso 11 maggio (per la precisione si tratta della sentenza numero 10702) è intervenuta per disciplinare i casi in cui il ricorrente non adempia all’onere della comunicazione delle successive variazioni del suo indirizzo: tale evento infatti comporta l’impossibilità di effettuare la notifica da parte della commissione tributaria. La corte ha precisato che la notifica dell’atto presso la commissione viene consentita anche in questo caso, una volta terminati gli inutili tentativi di consegna e non comporta pertanto la violazione del principio di contraddittorio. La sentenza è nata dall’impugnazione di un avviso di accertamento, tramite il quale l’Agenzia delle Entrate era entrata in contrasto con una società in accomandita semplice a cui erano state contestate indebite detrazioni dell’Iva dopo il riscontro da parte della Guardia di Finanza di fatturazioni riguardanti false operazioni commerciali. L’appello presentato dalla stessa Agenzia non era andato a buon fine dato che risultavano alcuni fatti particolari: anzitutto, il difensore domiciliatario non era più iscritto all’albo, lo stesso liquidatore era irreperibile e non risultava alcun esercizio di attività imprenditoriale presso la società.

 

Di conseguenza, tutti questi fattori hanno reso necessaria l’esecuzione della notifica presso la segreteria della Commissione tributaria regionale, in disposizione del decreto legislativo 546 del 1992 (recante alcune disposizioni sul processo tributario); la Commissione comunque dichiarava inammissibile il ricorso dell’ufficio e contro questa decisione l’Amministrazione finanziaria si è rivolta alla Cassazione. Come già specificato, il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è stato accolto, dato che ora l’avviso di trattazione dell’appello presso la Commissione tributaria non ha come diretta conseguenza la violazione del principio del contraddittorio.

 

I giudici della Corte hanno basato la loro sentenza sull’articolo 17 del decreto sopracitato, il quale espressamente dispone che:

La notificazione non deve ritenersi meno garantista rispetto a quella eseguita ai sensi del codice di procedura civile, data la maggiore possibilità di conoscenza per l’appellato rispetto al deposito presso la casa comunale.