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Mancata comunicazione Pec imprese individuali

 Entro il 1 luglio 2013 occorreva comunicare al Registro delle Imprese la propria casella Pec (posta elettronica certificata). Le imprese individuali che non hanno adempiuto a tale obbligo non vanno, tuttavia, incontro a nessuna sanzione pecuniaria. Vediamo perché le ditte individuali possono evitare di prendere la multa se non hanno rispettato la prescrizione che chiedeva loro di comunicare la Pec prima della nuova “stagione” digitale.

A confermarlo è il parere del Consiglio di Stato sull’art. 5, comma 2, del d.l. 179/2012, secondo cui “le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l’ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 30 giugno 2013”.

A quel punto, proseguiva l’articolo, “l’ufficio del registro delle Imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 2630 del codice civile, sospende la domanda fino a integrazione della domanda con l’indirizzo Pec e comunque per 45 gg; trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata”.

La norma sembra sufficientemente chiara, ma è stata posta in dubbio da diverse analisi comparse sui mezzi di stampa, che supponevano che in caso di mancata comunicazione anche le imprese individuali avrebbero dovuto sopportare gli oneri pecuniari di cui ex art. 2360 (fino a 1.032 euro).

Il Consiglio di stato ha invece confermato la mancata applicazione di sanzioni pecuniarie, indicando la conseguenza della sospensione delle domande. Come dichiarava Cinzia De Stefanis sull’edizione del 2 luglio del quotidiano Italia Oggi, infatti, “alla luce della percorso tracciato possiamo sostenere che se l’ufficio del Registro imprese riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di Pec, sospende la domanda fi no a integrazione della domanda con l’indirizzo Pec e comunque per 45 gg. Decorsi i 45 giorni previsti dalla norma, in mancanza della regolarizzazione di cui sopra, la pratica sospesa, anche se corretta, si intende non presentata”.