Tra le più odiate tasse in Italia, secondo solo al canone RAI, c’è il bollo auto o meglio la “tassa automobilistica“. Questa viene corrisposta per il possesso di un veicolo (autoveicolo o motoveicolo) ogni anno e l’importo è determinato dalla classe di inquinamento insieme ai KW del mezzo. Oltre una certa soglia il bollo diventa super-bollo (per le auto di grossa cilindrata) e l’aumento della tassa, fino a certi livelli piuttosto esigua, è esponenziale.
L’unica agevolazione presente nel pagamento del bollo auto riguarda le auto storiche; oltre una certa soglia (20-30 anni a seconda delle regioni) il bollo diventa un mini-bollo che deve essere corrisposto solo se il mezzo viene usato ed è nell’ordine di poche decine di euro.
Capita in ogni caso di ritardare il pagamento; entro trenta giorni di ritardo la sanzione è pari al 2.5% del bollo stesso più gli interessi su base giornaliera con un tasso annuo del 3%. Oltre i trenta giorni la sanzione è del 3% più interessi, mentre oltre i 12 mesi la sanzione è pari al 30% più gli interessi.
►MULTA MANCATO PAGAMENTO BOLLO AUTO
Nel caso in cui il mancato pagamento del bollo arrivi a tre anni, secondo il codice della strada va’ in prescrizione anche se in realtà si tratta di tre anni dopo il primo anno di mancato pagamento, quindi quattro in tutto. Riportiamo infine l’articolo specifico che regolamenta il mancato pagamento del bollo auto e la prescrizione dopo i tre anni;
Art. 96. Adempimenti conseguenti al mancato pagamento della tassa automobilistica.
“Nuovo codice della strada”, decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO III – DEI VEICOLI
Capo III – VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI
Sezione III – DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE E IMMATRICOLAZIONE
Art. 96. Adempimenti conseguenti al mancato pagamento della tassa automobilistica.
1. Ferme restando le procedure di recupero degli importi dovuti per le tasse automobilistiche, l’A.C.I., qualora accerti il mancato pagamento di detti tributi per almeno tre anni consecutivi, notifica al proprietario del veicolo la richiesta dei motivi dell’inadempimento e, ove non sia dimostrato l’effettuato pagamento entro trenta giorni dalla data di tale notifica, chiede la cancellazione d’ufficio del veicolo dagli archivi del P.R.A., che ne dà comunicazione al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. per il ritiro d’ufficio delle targhe e della carta di circolazione tramite gli organi di polizia, con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione.
2. Avverso il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro delle finanze.
2-bis. In caso di circolazione dopo la cancellazione si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell’articolo 93. (1)
(1) Comma introdotto dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.).
A me sembra che la normativa dica che ti tolgono la targa se non paghi per 3 anni consecutivi, non che dopo 3 (4) anni il mancato pagamento va in prescrizione e chi se ne frega, come si evince dall’articolo…