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Modello Eas: il Fisco in soccorso del no profit

 Il modello Eas, volto a comunicare i dati rilevanti ai fini fiscali degli enti associativi, ha anche l’obiettivo specifico di tutelare gli stessi enti che hanno diritto a godere di queste agevolazioni e a impedirne un uso erroneo. Gli enti associativi, per l’appunto, sono tenuti a presentare tale modello entro il prossimo 30 ottobre; nel caso di difficoltà riscontrate nella compilazione, l’Agenzia delle Entrate si è comunque già impegnata a fornire tutto il supporto necessario e l’assistenza, tramite i vari uffici dislocati nel territorio nazionale. A chi si rivolge questo documento fiscale? Sostanzialmente, l’adempimento riguarda, in questo caso, gli enti associativi di natura privatistica, tra cui le società sportive dilettantistiche e le organizzazioni di volontariato, ai sensi di quanto disposto dalla legge 398 del 1991 (“Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche”).

 

La stessa Agenzia ha voluto precisare che questo tipo di adempimento, simile nella forma a quello che viene adottato negli altri paesi europei, offre la possibilità di potenziare la capacità di controllo dell’amministrazione finanziaria e, soprattutto, di contrastare in maniera più efficace la concorrenza sleale tra operatori. Nel novero dei soggetti che rientrano nell’ambito del modello Eas possiamo inoltre ricomprendere i consorzi e le associazioni di qualunque tipo, come, ad esempio, le associazioni culturali, assistenziali, di promozione sociale, ma anche le associazioni sindacali e politiche, nonché quegli enti che provvedono a riscuotere quote associative versate dai partecipanti come corrispettivo dell’attività istituzionale svolte.

 

Sono invece da ritenere esclusi le associazioni di volontariato che svolgono attività commerciali marginali, le associazioni pro-loco con regime forfetario e gli enti associativi dilettantistici iscritti al Coni, ma che non svolgono attività commerciali. C’è da ricordare infine che il modello Eas deve essere presentato, oltre che entro due mesi dalla data di costituzione, anche in ipotesi in cui i dati segnalati devono essere modificati (entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui vi è stata la variazione) e quando si sono persi i requisiti fissati dalla normativa tributaria.