Si fanno sempre più stretti i tempi per predisporre quest’anno il modello Unico 2009 e per pagare le relative imposte in base all’ammontare dei redditi percepiti lo scorso anno. Trattasi, in particolare, di un appuntamento “classico” per milioni di liberi professionisti, titolari di partita IVA in genere e lavoratori autonomi che sono chiamati alla trasmissione, in via telematica, del modello Unico 2009 Persone Fisiche. Ebbene, i soggetti che, in via obbligatoria, devono presentare il modello Unico 2009 Persone Fisiche sono sia quelli che, avendo percepito un reddito nel 2008, non rientrano nelle condizioni di esonero previste, sia tutti coloro che per Legge sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili. In genere, chi detiene obbligatoriamente le scritture contabili è un titolare di partita IVA, ed in tal caso la trasmissione del modello Unico 2009 Persone Fisiche risulta essere obbligatoria anche se nel 2008 dal soggetto non è stato conseguito alcun reddito. Pur tuttavia, le persone fisiche che rientrano nelle condizioni di esonero della presentazione del modello possono comunque, in via opzionale, procedere alla trasmissione del modello Unico 2009 Persone Fisiche nel caso in cui il contribuente debba presentare detrazioni o deduzioni di imposta non attribuite in via parziale o totale.
Lo stesso dicasi nel caso in cui la persona fisica debba richiedere il rimborso per imposte pagate nel 2008 che sono risultate essere eccedenti. Nell’esonero dalla trasmissione del modello Unico 2009 Persone Fisiche rientrano tutti quei contribuenti che, relativamente all’anno 2008, hanno conseguito solamente dei redditi derivanti da fabbricati, e questi sono inerenti solo ed esclusivamente all’abitazione adibita ad uso residenziale, ovverosia la prima casa, ivi incluse le pertinenze, ovverosia, ad esempio, la cantina ed il garage per il posto macchina.
L’esonero, allo stesso modo, vale anche per chi, avendo eventualmente solo un reddito da prima casa, ha anche conseguito nel 2008 un reddito da pensione o da lavoro dipendente con un unico datore di lavoro. In tal caso, infatti, avendo lavorato solamente con un unico sostituto di imposta si è già provveduto in sede di pagamento dello stipendio o della pensione a trattenere tutte le tasse attraverso l’applicazione delle ritenute d’acconto.
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