Le navi da pesca che operano sulla costa beneficiano di un trattamento tributario tutto particolare: in effetti, i rifornimenti che vengono effettuati per quel che riguarda i carburanti e i vari lubrificanti non sono imponibili ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto. La risoluzione 1/E che è stata pubblicata nel corso della giornata odierna dalla nostra amministrazione finanziaria è stata molto chiara in tal senso, ricordando come la materia in questione debba far riferimento alle ultime direttive emanate dall’Unione Europea, in primis in relazione all’export. Volendo essere più precisi, le discussioni principali si sono create nell’interpretazione del Dpr 633 del 1972 (il cosiddetto “Decreto Iva”), il cui articolo 8-bis parla espressamente di cessioni all’esportazione anche nel caso di apparati motori e delle loro parti di ricambio, oltre alla pesca costiera locale e al vettovagliamento.
Bruxelles ha invece deciso di eliminare questo ultimo termine e di utilizzarne un altro, vale a dire “provviste di bordo”, creando comunque qualche incertezza. In effetti, se si va a rileggere il Testo unico in materia doganale (il Dpr 43 del 1973), ci si accorge che tra le provviste delle navi sono ricomprese persino il carburante e il lubrificante per far muovere il mezzo stesso. L’Agenzia delle Entrate ha interpretato la norma, analizzando nel dettaglio la versione in lingua italiana: le provviste di bordo, quindi, non sono identiche ai beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento, altrimenti non si potrebbe mai applicare il regime di non imponibilità dell’Iva che è previsto anche a livello comunitario.
Anche la versione in lingua inglese consente di arrivare alle stesse identiche conclusioni: in questo caso si usano i termini fuelling, ovvero rifornimento, e provisioning (vettovagliamento appunto), mentre le provviste di bordo sono spiegate con la locuzione “ships provisions”, lasciando intendere in maniera chiara che le stesse provviste a cui si sta facendo riferimento sono un sinonimo del vecchio vettovagliamento.
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