Home » Agevolazioni Fiscali » Nessun vantaggio fiscale per le vetture con attrezzature rimovibili

Nessun vantaggio fiscale per le vetture con attrezzature rimovibili

 Anche quando una determinata automobile risulta essere omologata, non può essere associata all’”uso ufficio” nell’ipotesi di una attrezzatura non permanente, ma rimovibile: di conseguenza, non si possono applicare tutte le agevolazioni fiscali relative a tale definizione, vale a dire la deducibilità dei costi e la detraibilità dell’Imposta sul Valore Aggiunto (vedi anche Deducibilità auto aziendale al 20%). Si tratta della sintesi estrema di quanto stabilito a fine marzo dalla Corte di Cassazione con una apposita sentenza.

Tutto è nato a seguito di alcuni accertamenti (Irpef, Irap e Iva) con cui la nostra amministrazione finanziaria ha notificato a un geometra una detrazione fiscale che non gli spettava per il periodo d’imposta 2002 e il 2003. Lo stesso discorso è stato fatto per alcune deduzioni, visto che l’immatricolazione a uso ufficio del mezzo non era strumentale all’attività di libero professionista. Tra l’altro, è stato accertato che in queste vetture le agevolazioni venivano ottenute grazie all’installazione di un kit removibile, mentre mancavano del tutto i requisiti di legge per quel che concerne l’immatricolazione speciale. Il contribuente coinvolto ha quindi impugnato questi stessi avvisi.

Il primo grado e l’appello sono stati caratterizzati dal riconoscimento della mancata trasformazione permanente con l’attrezzatura del caso. Il geometra non si è però arreso e ha proposti anche il ricorso per Cassazione, ricordando alcune violazioni normativi e vizi di motivazione. Gli “ermellini” hanno però deciso di rigettare il ricorso, come avvenuto nei due precedenti gradi. In particolare, è stato riconosciuto come il congegno non fosse stato inserito in maniera permanente nell’autovettura, ma rimovibile in modo molto semplice. Insomma, sono emersi chiaramente alcuni aspetti legati all’elusione fiscale, come accertato anche dalla polizia tributaria e dalla Guardia di Finanza. Le conclusioni, poi, sono perfettamente in linea con quelle del codice della strada (in primis l’articolo 82), il quale punisce l’uso del veicolo diverso da quello che viene indicato dalla carta di circolazione.