Avete compilato un bonifico bancario in maniera incompleta? Allora rischiate seriamente di non beneficiare della detrazione del 36% relativa agli interventi di ristrutturazione dal punto di vista edilizio: è questo il succo principale della risoluzione 55/E diffusa e pubblicata dall’Agenzia delle Entrate, la quale è entrata nel merito di un caso specifico. In effetti, la nostra amministrazione finanziaria ha sancito come l’assenza del riferimento normativo alla legge 449 del 1997 all’interno della causale del bonifico stesso rende quest’ultimo carente. Lo stesso discorso vale anche in caso di “dimenticanza” del codice fiscale e del numero di partita Iva di quel soggetto che deve beneficiare del versamento.
►BONIFICI ONLINE PER LE AGEVOLAZIONI FISCALI
Si tratta di dati e informazioni fondamentali e una loro assenza comporta l’impossibilità per Poste Italiane di prelevare il 4% come acconto dell’imposta dovuta dai beneficiari. La legge che è stata citata in precedenza è così importante perché si tratta delle misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, le quali risalgono appunto a quindici anni fa. Il documento del Fisco contiene anche altri chiarimenti interessanti. Ad esempio, non si può provvedere a colmare questa incompletezza informativa, così come era stato richiesto da un contribuente, nemmeno inviando all’istituto di credito codici e numeri di interesse in questo caso, una prassi che aveva comunque ricevuto l’approvazione in passato.
►DETRAZIONE RISTRUTTURAZIONE 2011: AGEVOLAZIONI E BONUS
Il fatto che il prelievo bancario e postale sia pregiudicato è dunque il motivo principale per impedire la detrazione edilizia. D’altronde, le leggi in materia sono cambiare in maniera decisiva nel corso degli anni, di conseguenza non si è più nella possibilità di riconoscere tale agevolazione fiscale per quelle spese che sono state sostenute nell’ambito delle ristrutturazioni. Nei bonifici in questione, pertanto, è sempre opportuno indicare in maniera chiara qual è la causale del pagamento, oltre al codice fiscale e alla partita Iva di chi deve ricevere le somme.