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Niente fermo contabile per sospendere il rimborso Iva

 Nel caso venga presentata un’istanza di rimborso ai sensi del Dpr 633 del 1972, il Fisco non può avvalersi dell’istituto del “fermo contabile” (lo strumento amministrativo introdotto dal Regio decreto 2440 del 1923), visto che la disciplina relativa all’Iva impone alcune garanzie nei confronti dell’Erario per proteggerlo da eventuali indebiti rimborsi d’imposta. Questa disposizione è quanto si evince dall’ordinanza che la Cassazione ha provveduto a pubblicare lo scorso 1°luglio. La sentenza si riferisce a un ricorso presentato contro la sospensione del rimborso del credito Iva relativo al 2005; la Commissione tributaria ha accolto il ricorso esulla stessa linea di pensiero si è “schierata” anche la sentenza dei giudici di appello, motivando il tutto con la violazione dell’articolo 69 del Regio decreto. La Cassazione ha invece respinto lo stesso ricorso prendendo a riferimento il fatto che in tema di rimborsi, esistono specifiche garanzie nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, una condizione, dunque, che preclude il ricorso all’istituto del fermo amministrativo.

 

Ma cosa si intende precisamente con il termine fermo contabile? In sostanza, ci si riferisce a due diversi tipi di provvedimento, quello istituito dall’articolo 69 del Regio decreto e quello che invece riguarda il procedimento di riscossione dei tributi. Solitamente, poi, la prima tipologia sopra descritta viene indicata appunto come “fermo contabile”, mentre la seconda come “ganasce fiscali”. Il fermo contabile, inoltre, è necessariamente temporaneo, in quanto ad esso deve far seguito o la revoca o la compensazione tra i due crediti. Vista la discrezionalità del provvedimento di fermo, è il giudice amministrativo ad avere competenza giurisdizionale in proposito.

 

Ciò nonostante, esistono due diversi orientamenti da parte della giurisprudenza per quel che concerne l’individuazione del giudice che ha competenza a decidere sul fermo contabile: una prima linea di pensiero (Corte dei Conti), secondo cui il fermo deve essere impugnato di fronte al giudice amministrativo, e un’altra linea per cui la competenza spetta alla giurisdizione del giudice contabile.

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