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Niente Irap per gli studi professionali di dimensioni eccessive

 Spesso può accadere che l’amministrazione finanziaria del nostro paese valuti come eccessive le dimensioni di un determinato studio professionale: come ci si deve regolare in caso di una presa di posizione simile da parte dell’Agenzia delle Entrate? Molti dubbi sono stati chiariti da una sentenza di tre giorni fa della Corte di Cassazione (nello specifico, si tratta dell’ordinanza numero 23155), la quale ha stabilito che anche in presenza di un’attività posta in essere da un libero professionista all’interno di uno studio che supera in dimensioni i cento metri quadri, l’Irap non può essere applicata a tale contribuente. In effetti, esiste una sottile differenza che divide questa casistica e quella che prevede la sussistenza di una autonoma organizzazione, dato che proprio nell’ultimo caso l’imposta ha invece ragione di esistere.


La pronuncia della Suprema Corte si era resa necessaria alla luce delle richieste della stessa Agenzia, fermamente convinta del fatto che la struttura organizzata potesse esistere in virtù del possesso di uno studio distinto dall’abitazione principale, con delle dimensioni calcolate come eccessive appunto. Secondo la Cassazione, però, questo ragionamento non è corretto. Anzitutto, già nel 2007 era stato stabilito come il presupposto vero e proprio dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive fosse, in particolare, il possesso di beni strumenti in eccesso rispetto al minimo indispensabile, in relazione all’esercizio della professione o allo svolgimento non occasionale del lavoro di altri soggetti.

In base a tutti gli assunti appena citati, la Corte ha ritenuto necessario che il possesso di uno studio professionale per le attività di un libero professionista valutato come “modesto” nel senso dei beni strumentali, non ecceda mai il cosiddetto minimo indispensabile, concetto da esaminare caso per caso; l’atteggiamento più giusto sarebbe quello di porre in essere un accertamento dello studio stesso, in modo da capire con certezza se si tratta di un valore di bene strumentale minimale o meno in base alla sua ubicazione sul territorio e alle relative dimensioni.