Il fatto si riferisce alla Germania, ma è molto utile per capirne di più in fatto di Imposta sul Valore Aggiunto: in effetti, è rimasta coinvolta una cittadina tedesca, la quale è proprietaria di una casa galleggiante. L’utilizzo di tale struttura ha riguardato però la gestione di un vero e proprio locale, una sorta di ristorante-discoteca. Tutto è nato dopo la stipula del contratto di occupazione tra la contribuente teutonica e lo Stato, prendendo in considerazione una parte di terreno che si trova sulla riva del fiume Reno e un tratto adiacente al terreno stesso.
In una fase successiva, poi, questa cittadina ha deciso di affidare in locazione la casa, includendo nel contratto anche il relativo pontile e lo spazio per ormeggiare. La società coinvolta ha sfruttato la casa galleggiante per allestire un bar, poi ampliato a locale per ballare, come già precisato in precedenza. Sul contratto di affitto, poi, si è scelto di non applicare l’Iva, trattandosi di un bene immobile a tutti gli effetti. Il Fisco tedesco ha però contestato questo ragionamento, considerando invece la discoteca come un bene mobile e dunque assoggettabile all’imposta: per tale motivo si è aperto un procedimento civile. Secondo un primo giudizio nazionale, la casa in questione non poteva rappresentare né un bene di tipo immobile né un elemento essenziale dello stesso, mancando l’incorporazione al suolo.
La Corte di Appello si è vista quindi costretta a sottoporre tre questioni pregiudiziali per quel che riguarda la nozione di locazione di beni immobili, l’applicabilità di quest’ultima a una casa galleggiante e la considerazione di elementi attigui come il pontile. La Corte Europea di Giustizia ha quindi optato per l’esenzione Iva, ritenendo che la nozione di affitto e di locazione di beni immobili può ricomprendere anche una casa galleggiante, il suo ormeggio e il relativo pontile (vi deve essere comunque l’occupazione di un’area circoscritta e identificabile).