Il Dipartimento delle Finanze ha riferito alcune novità in tema Imu tramite la risoluzione n. 5 del 28 marzo 2013.
Innanzitutto dal 1° gennaio 2013, è stata soppressa la riserva allo Stato della quota di imposta sugli immobili, oltre alla riduzione allo 0,2 per cento dell’aliquota Imu per i fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola.
Inoltre è stato deciso che il pagamento della prima rata Imu deve avvenire entro il 17 giugno, ma bisgon tenersi informati sulla pubblicazione delle aliquote che vengono pubblicate entro il 30 aprile sul sito www.finanze.it, e nel caso non risulti pubblicata alcuna deliberazione, il contribuente dovrà verificare l’avvenuta pubblicazione della deliberazione relativa al 2012.
E’ stata abrogata la riserva tra quota statale e quota comunale: quindi i contribuenti non dovranno più separare l’importo destinato allo Stato da quello di competenza dei Comuni, perchè sarà sufficiente indicare l’importo complessivamente dovuto e un unico codice tributo. Spetta allo Stato poi il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.
Infine, se il Comune di appartenenza vuole modificare le aliquote, deve inviare le nuove deliberazioni entro il 23 aprile, mentre se vuole confermare le aliquote del 2012, deve accertarsi che la deliberazione sia stata pubblicata sul sito. Alcuni chiarimenti in materia Imu sono giunti nelle settimane scorse: infatti se il contribuente poi possiede esclusivamente redditi sostituiti dall’Imu, non sarà tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi, perchè l’Imu raggruppa già in sé la quota di Irpef fondiaria inglobando anche addizionali regionali e comunali.
Il termine della presentazione viene spostato dagli attuali 90 giorni successivi alla data in cui si sono verificate variazioni rilevanti, al 30 giugno dell’anno successivo. Quindi i contribuenti avranno più tempo per adempiere all’obbligo.
2 commenti su “Novità in tema Imu”
I commenti sono chiusi.