Novità in arrivo in tema Ivie, l’imposta sul valore degli immobili all’estero che andranno ad impattare, in positivo all’interno del modello Unico 2013. Con la circolare “Omnibus” n.12/E 2013 l’Agenzia delle Entrate ha fornito numerosi chiarimenti riguardanti le novità fiscali introdotto dalla “Legge di Stabilità 2013”.
La legge di stabilità 2013 ha apportato alcune modifiche sia all’Ivie sia all’Ivafe, l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero, per tentare di equiparare il trattamento fiscale relativo al possesso all’estero di immobili e attività di natura finanziaria da parte di soggetti residenti nel territorio dello Stato con quello previsto per gli immobili e le attività finanziarie detenuti in Italia.
In tema di Ivafe, una delle modifiche più rilevanti è quella inerente l’introduzione di una imposta fissa di 32,40 euro per i conti correnti esteri indipendente dal fatto che i conti correnti siano detenuti in Stati Ue o meno.
Innanzitutto per l’Ivie si prevede che essa sia dovuta con riferimento al periodo 2012 e non più del 2011. Inoltre è stato stabilito che entro il prossimo 17 giugno 2013 il contribuente dovrà effettuare l’eventuale versamento a conguaglio.
L’Agenzia precisa che non si applicano le sanzioni previste per gli omessi versamenti diretti nel caso in cui non sia stato eseguito, in tutto o in parte, il versamento dell’imposta originariamente dovuta per il periodo di imposta 2011 sulla base della normativa previgente. In caso di somme versate per il 2011 che risultano non più dovute, le stesse potranno essere recuperate secondo le consuete modalità previste per i versamenti in eccesso.
Coloro i quali prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, l’imposta da applicare è quella ridotta dello 0,40 per cento al posto della misura ordinaria dello 0,76 per cento, purchè tali immobili siano adibiti ad abitazione principale e alle relative pertinenze.
Infine, gli immobili esteri adibiti ad abitazione principale e quelli non locati soggetti a Ivie non concorrono alla formazione dell’imponibile IRPEF.