L’edizione di quest’anno di Telefisco ha offerto una soluzione senz’altro interessante per quel che concerne le cosiddette società di comodo: in particolare, bisognava capire quale trattamento riservare alle perdite pregresse e come calcolare nello specifico la porzione di reddito che deve essere sfruttata per la compensazione (si tratta di una quota pari all’80%). Nel dettaglio, si è scelto di puntare sul reddito imponibile lordo della società stessa, mettendo da parte il differenziale tra il reddito in questione e quello minimo come è invece avvenuto finora. Questo vuol dire che le società di comodo non hanno la possibilità di usare in compensazione le perdite, ma possono farlo solamente per quella percentuale che va oltre il minimo figurativo.
Cosa succede quando la società di comodo presenta un reddito che è superiore a quello minimo? In tale ipotesi, la perdita pregressa a cui si sta facendo riferimento potrà essere sfruttata in riduzione del reddito che va dichiarato, ma entro un certo limite: la soglia in questione è rappresentata dalla differenza tra il reddito effettivo e quello minimo appunto. Un altro problema che andava affrontato è quello relativo alle operazioni straordinarie.
La domanda che ci si è posti si riferiva infatti al riporto di queste ultime, in particolare le fusioni e le scissioni. Quando non esiste l’efficacia retroattiva per quel che concerne l’operazione stessa, allora la frazione di esercizio che precede l’effetto civilistico è un periodo d’imposta del tutto autonomo: la chiusura in perdita e quindi in negativo viene trasferita alla società che ha causa e che deve appunto compensare la famosa quota dell’80%. Nell’ipotesi di una efficacia retroattiva, al contrario, non si può assumere l’autonomo periodo d’imposta che è appena stato menzionato, dunque il risultato negativo va a finire direttamente nel reddito di quella società che ha causa, formando in questa maniera l’imponibile finale e complessivo.