E’ in arrivo dall’Europa una nuova tassa sulle transazioni finanziarie. Si tratta della ormai famosa TTF, ben nota all’interno dell’Unione Europea a quei dieci Paesi che stanno lavorando per la sua approvazione, tra cui anche l’Italia. Si tratta infatti di Italia, Germania, Francia, Austria, Belgio, Grecia, Portogallo, Spagna, Slovenia e Slovacchia. Anche l’Italia partecipa ai lavori dell’Eurogruppo che si incontra ora a margine della riunione mensile dei ministri delle Finanze dell’Eurozona fissata in Lussemburgo.
Le caratteristiche della tassa sulle transazioni finanziarie
Ma quali saranno in realtà le caratteristiche della tassa sulle transazioni finanziarie e cosa cambierà per i contribuenti, o meglio per gli investitori che sono soliti diversificare il loro patrimonio mobiliare? La nuova tassa, secondo le prime anticipazioni, dovrebbe andare a colpire la maggior parte degli strumenti finanziarie e dei prodotti oggi presenti sui mercati, in maniera molto più pervasiva di quanto non succeda già adesso.
Il gettito per lo Stato Italiano
Sulla base di queste indicazioni, inoltre, si farà ricorso al doppio principio di tassazione (il principio che prende in considerazione il Paese di residenza dell’operatore e quello di nazionalità del titolo), con aliquote dello 0,1% per le azioni e dello 0,01% per i derivati che che saranno di due prodotti maggiormente tassati.Si tratta quindi di un nuovo balzello che potrebbe andare a pesare, ancora una volta sui già magri dividendi e interessi che si calcolano sui prodotti finanziari.
Lo Stato italiano, dal canto suo, aspetta di convogliare da questa operazione nelle casse dell’erario dai 3 miliardi ai 6 miliardi di euro all’anno. Una cifra considerevole, che tuttavia non sembra così facile esigere nell’immediato.
Le incertezze sulla sua introduzione
C’è da dire infatti che la discussione europea sull’imposizione della famigerata tassa sulle transazioni finanziarie va avanti da ben cinque anni e che i paesi in causa non sono ancora riusciti a trovare un’intesa sui metodi e sui criteri di applicazione della tassa stessa nei diversi contesti. Ne consegue, quindi, che la decisione in merito potrebbe essere rimandata per l’ennesima volta.