Tra le recenti innovazioni fiscali mal digerite vi è senza dubbio la tassa sulle transazioni finanziarie o – dal nome del suo “ideatore” originario – Tobin tax. Ebbene, la tassa è in odor di revisione, e diverse proposte di modifica sono state avanzate nelle ultime settimane per poter migliorare l’efficacia di questo balzello, aumentandone il gettito per le casse statali.
In particolare, le principali proposte di modifica dlella normativa sarebbero rappresentate da:
- Assoggettamento alla Tobin tax anche delle azioni in nuda proprietà e in usufrutto: pertanto, qualora la titolarità degli strumenti finanziari sia trasferita disgiuntamente dagli altri diritti connessi allo strumento, l’operazione non sfuggirà più al prelievo.
- I derivati che hanno come sottostante o come valore di riferimento i dividendi sulle azioni rimangono invece esclusi dall’onere tributario.
Nell’ipotesi di acquisto di azioni in seguito a regolamento di strumenti derivati negoziati su mercati non regolamentati (over the counter), l’importo della transazione sarà stabilito come il maggiore tra il valore d’esercizio stabilito dalle azioni e il prezzo di liquidazione delle stesse, come stabilito da contratto (e non più il valore normale determinato secondo il Testo unico delle imposte sul reddito).
Alle modifiche di cui sopra, inoltre, operatori, associazioni di categoria e ordini professionali (oltre a cittadini ed esperti della materia) hanno fatto pervenire le loro idee e osservazioni entro lo scorso 30 agosto 2013. A breve si attende pertanto un documento riepilogativo di tutte le proposte di modifica – spinte anche dal gettito in calo previsto per il 2013, come abbiamo avuto modo di osservare poche settimane fa su queste stesse pagine.
Tra le innovazioni più prevedibili, l’integrazione della disposizione che prevede l’esenzione dall’imposta per tutte le operazioni che sono poste in essere nell’esercizio dell’attività di supporto agli scambi. La Consob dovrà confermare il possesso dei requisiti necessari per godere dell’agevolazione, ferma restando la possibilità di domandare della documentazione di natura integrativa.
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