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Nuovo messaggio dell’Inps sui congedi di maternità e paternità

 A novembre i giudici della Consulta si erano espressi in favore della illegittimità del secondo comma dell’articolo 64 del Decreto legislativo 151 del 2001: si tratta, nello specifico, del testo unico che disciplina le disposizioni di legge in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. In particolare, si è fatto riferimento alla parte in cui era prevista una indennità per un periodo di tre mesi anziché di cinque, in relazione a quelle lavoratrici che sono iscritte alla cosiddetta gestione separata. Ebbene, l’Inps (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) ha preso spunto proprio da tale pronuncia per l’oggetto del suo messaggio numero 1.785, reso pubblico nel corso della giornata di ieri.

In effetti, il documento in questione ha previsto l’ampliamento del periodo di spettanza di questa indennità di maternità e paternità da tre a cinque mesi: nel dettaglio, l’estensione di cui si sta parlando è stata stabilita per i casi di adozione e di affidamento preadottivo. Quando viene coinvolto un minore, si può beneficiare dell’indennità, sia che si tratti di una adozione nazionale che di una internazionale. Tra l’altro, da questo punto di vista ha senso sfruttare un altro testo normativo, vale a dire il Decreto Ministeriale numero 23484 del 4 aprile 2002.

L’ente previdenziale ha voluto tenere conto, in particolare, dell’obbligo di fruire del congedo entro cinque mesi dal momento in cui il minore fa il suo ingresso nella famiglia. L’ampliamento in questione è valido per tutti i rapporti che sono definiti come “non esauriti”: con tale termine si intendono le situazioni giuridiche per cui non è intervenuto alcun tipo di sentenza che è passata in giudicato, come anche l’estinzione del diritto per prescrizione. Tutte le iscrizioni che sono contenute all’interno di questo messaggio sono una integrazione a quello che è stato stabilito da una circolare del 2007 dell’Inps (la numero 137 per la precisione), la quale chiariva la durata del periodo dell’indennizzo.

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