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Onlus e contributi, ecco i paletti fissati dal regolamento

 Le Onlus dovranno tenere a mente d’ora in poi la pubblicazione dello scorso 30 ottobre della Gazzetta Ufficiale: in effetti, nel numero 255 del principale organo informativo dei testi legislativi italiani è stato inserito il regolamento che fissa tutti i criteri e tutte le modalità da seguire per fruire dell’erogazione dei contributi destinati proprio alle attività di utilità sociale. Si tratta, nello specifico, del Decreto 177 del 2010, il quale ha messo in luce tutte le caratteristiche di questi contributi, creati appositamente per le associazioni di volontariato e per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, enti meglio conosciuti con l’acronimo Onlus. Uno dei principi che occorre ricordare con maggiore urgenza è quello della cumulabilità, visto che i benefici tributari in questioni non possono essere cumulati con altri che invece sono stati erogati dalle pubbliche amministrazioni.


A quali soggetti si riferisce dunque il regolamento? La concessione può riguardare essenzialmente due tipi di contribuenti: si tratta delle organizzazioni che svolgono attività di volontariato (siano esse associazioni o anche chi si avvale di prestazioni gratuite e volontarie degli aderenti) e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (le Onlus appunto), ma soltanto quelle che rispettano il dettato del Decreto legislativo 460 del 1997 (recante il “Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”).

Il contributo, inoltre, viene concesso per determinati tipi di acquisti, come quelli di autoambulanze, di beni da donare poi a strutture sanitarie pubbliche e di beni che non sono suscettibili di altre utilizzazioni rispetto a quella sociale. Le domande in questione devono essere presentate al dicastero competente, vale a dire quello del Lavoro e delle politiche sociali, mediante una spedizione postale o una raccomandata con avviso di ricevimento; i termini da rispettare in questo senso sono elencati nello stesso decreto, ovvero il 31 dicembre dell’anno in cui sono stati posti in essere gli acquisti.