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Opere antiquarie: l’Iva ridotta per le importazioni

 L’Agenzia delle Entrate in data odierna, lunedì 17 maggio 2010, ha emesso una importante Circolare, la numero 24/E, che mira a fare chiarezza riguardo al pagamento dell’imposta sul valore aggiunto (Iva) agevolata per le importazioni di beni di antiquariato, ovverosia francobolli, opere d’arte, pitture ed altri oggetti aventi delle caratteristiche “ultracentenarie”, e per le quali non sussiste l’obbligo di rilascio di un apposito certificato da parte del Mibac, il ministero per i Beni e le Attività culturali. Per questi tipi di opere, la Circolare “apre” infatti la strada all’Iva ridotta al 10% superando ogni difficoltà di natura operativa che al riguardo è stata riscontrata e segnalata dall’Agenzia delle Dogane. I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sono strettamente legati all’entrata in vigore del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in virtù del quale il rilascio dell’apposito certificato avviene solo ed esclusivamente se il bene risulta essere individuato dallo stesso Codice.

Quindi la Circolare va oltre quella del 22 giugno del 1995, la numero 177, che prevedeva l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto agevolata (Iva) solo dietro il rilascio dell’apposito certificato da parte del ministero per i Beni e le Attività culturali (Mibac) in grado di confermare, prima dell’importazione, il carattere “ultracentenario” del bene.

Al giorno d’oggi, quindi, non c’è coincidenza tra gli oggetti d’antiquariato soggetti ad Iva agevolata, e quelli indicati nel Codice dei beni culturali che sottopone a tutela alcune opere, ragion per cui in caso di mancata corrispondenza l’Agenzia delle Entrate con una nota ha sottolineato come a valere siano in materia doganale le disposizioni comunitarie. In ogni caso, gli uffici doganali, in merito a quei beni che invece hanno l’attestazione di interesse culturale, hanno comunque l’obbligo di verificare che il francobollo, la pittura, l’opera o l’oggetto d’arte rientri in quella categoria in corrispondenza della quale può essere concessa l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto (Iva) agevolata.