Mancano otto giorni esatti al termine fissato dalla nostra amministrazione finanziaria per il cosiddetto ravvedimento (vedi anche Il ravvedimento sprint dei modelli Unico). In effetti, la data del prossimo 16 maggio sarà l’ultima utile per mettersi in regola in relazione ai versamenti delle imposte e delle ritenute che non sono stati effettuati o che lo sono stati in maniera non sufficiente. In questo caso, l’Agenzia delle Entrate si rivolge a tutti quei contribuenti che sono obbligati a realizzare il pagamento unitario delle imposte e dei contributi.
Quest’ultimo versamento, poi, viene effettuato sfruttando il modello F24 in formato telematico per quel che concerne i soggetti titolari di partita Iva, oppure con l’F24 presso istituti di credito, agenzie postali e agenti della riscossione se non si è titolari di partita Iva. Ovviamente, bisogna sempre tenere conto della maggiorazione degli interessi legali e della sanzione in forma ridotta (3% per la precisione). Tra l’altro, i sostituti d’imposta vanno a cumulare gli interessi che sono dovuti al tributo stesso. Sono davvero numerosi i codici tributo da sfruttare, a seconda dell’imposta coinvolta. Ad esempio, se si fa riferimento all’Irpef, vi sono quattro codici (8901, 1989, 8902 e 8926), relativi alla sanzione pecuniaria, agli interessi sul ravvedimento, alla sanzione relativa all’addizionale regionale e a quella comunale.
Se si tratta di interessi sul ravvedimento e di addizionale regionale, poi, il codice tributo utile è il 1994, mentre il 1998 identifica l’autotassazione per l’addizionale comunale. Altra grande protagonista è l’Imposta sul Valore Aggiunto: in effetti, vi sono due codici tributo, il numero 8904 (sanzione pecuniaria) e il numero 1991 (gli interessi sul ravvedimento). Non mancano poi i riferimenti per l’Ires (Imposta sul Reddito delle Società), con i consueti interessi e sanzione pecuniaria (1990 e 8918 rispettivamente), per finire con l’Irap (Imposta Regionale sulle Attività Produttive), i cui codici sono 8907 e 1993. Il codice 8906 è riservato alla sanzione dei sostituti d’imposta.