Si è parlato molto della circolare 25/E di recente pubblicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, in tema di imposte sui redditi; ebbene, per quel che riguarda la rilevanza fiscale dell’Iva che non viene sottoposta a detrazione circa le prestazioni degli alberghi e la relativa distribuzione di pasti e bevande, l’Assonime (l’Associazione fra le Società Italiane per Azioni) ha voluto chiarire alcuni aspetti fondamentali. Anzitutto, se si prende come riferimento normativo il decreto 112 del 1998, ci si accorge che i limiti alla detrazione dell’imposta in questione non esistono più da alcuni anni, sia sui servizi alberghieri che sulle bevande. Pertanto, la detrazione può essere posta in essere rispettando l’articolo 19 del cosiddetto “decreto Iva” e sostenendo le spese nella misura dell’attività d’impresa che viene svolta.