A partire dallo scorso 1 luglio 2010, per le transazioni effettuate con i Paesi appartenenti alla cosiddetta “black-list”, ovverosia quelli a fiscalità privilegiata, scatta l’obbligo di comunicazione attraverso uno specifico canale telematico. A farlo presente nella giornata di ieri, martedì 6 luglio 2010, è stata l’Agenzia delle Entrate nel sottolineare come siano pronte le indicazioni e tutte le specifiche tecniche per poter trasmettere le operazioni relative a prestazioni, acquisto e vendita di servizi con quei paesi in “black-list” individuati da appositi Decreti del maggio del 1999 e del novembre del 2001 del Mef, il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Occorre quindi trasmettere un modello dedicato anche se con questi Paesi, ed in particolare con operatori economici che risultano essere domiciliati o residenti nei Paesi e nei territori a fiscalità privilegiata, viene effettuata una sola operazione.
L’elenco delle operazioni deve essere trasmesso entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in corrispondenza del quale sono stati effettuati gli scambi. Questo significa, ad esempio, che sulle operazioni con Paesi in “black-list” del corrente mese di luglio, la comunicazione deve essere effettuata entro e non oltre la data del 31 agosto del 2010.
Questa novità rappresenta quindi a carico dei soggetti all’imposta sul valore aggiunto (Iva) una nuova “stretta” in materia di contrasto all’evasione fiscale internazionale ed ai paradisi fiscali, e rientra tra quei provvedimenti che mirano a colpire chi sfrutta la fiscalità privilegiata offerta da alcuni Paesi esteri inseriti nella “black-list” per dribblare il Fisco italiano e per pagare meno tasse o addirittura non pagarle del tutto. Sono recenti, tra l’altro, i blitz dei funzionari delle Entrate che, in coordinamento con la Guardia di Finanza, hanno bussato alla porta di filiali di banche estere presenti nel nostro Paese al fine di verificare l’effettivo adempimento riguardante l’aggiornamento dei dati da inserire nell’Archivio dei rapporti finanziari.