Due giorni fa l’Inps (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) ha reso pubblico il messaggio numero 21318: l’oggetto specifico di questa comunicazione è rappresentato dall’Ise (Indicatore Situazione Economica): come ottenere il calcolo corretto del parametro) e dall’Isee (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), più precisamente il valore che deve essere indicato ai fini dell’individuazione del patrimonio immobiliare. In pratica, questo messaggio fa seguito a un altro che è stato emanato quasi un anno fa, il numero 001485 del 26 gennaio scorso.
Quest’ultimo aveva fornito le stesse indicazioni e ora sono state aggiornate quelle sul valore da indicare per il calcolo dei due indicatori. L’Inps, poi, ha sottolineato anche un altro aspetto: nel dettaglio, l’ente previdenziale ha informato che nelle more dell’emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall’articolo 5 di un altro decreto, il numero 201 del 2011, c’è una sorta di continuità per quel che concerne il nuovo anno e le dichiarazioni sostitutive uniche che saranno presentate. In effetti, sentito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è opportuno continuare a riferirsi al valore degli immobili che è stato definito ai fini dell’Ici (Imposta Comunale sugli Immobili), più precisamente alla data del 31 dicembre dell’anno che precede quello di presentazione della dichiarazione.
Di conseguenza, non avrà alcuna rilevanza il valore ai fini dell’Imu (Imposta Municipale Unica), il tributo che ha sostituito proprio l’Ici. Con il termine “patrimonio immobiliare” si identifica quanto è posseduto da ogni componente del nucleo familiare alla già citata data del 31 dicembre. In esso sono compresi i diritti reali di godimento (ad esempio l’usufrutto, l’enfiteusi, la superficie e la servitù), mentre è di fatto esclusa la nuda proprietà. Il valore dell’immobile è quello usato per il calcolo dell’Ici, in rapporto alla percentuale di possesso, avendo cura di indicare quando l’edificio gode di una particolare esenzione fiscale (dal valore si detrae il debito residuo per i mutui contratti).
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