Tramite la nota n.4474 del 2012 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha stabilito che non vi sono limitazioni legislative per il disabile e per coloro che lo assistono se fruiscono dei permessi ex art.33, legge n.104/1992 che da la possibilità al lavoratore che assiste ad un disabile di beneficiare dei tre giorni di permesso mensile.
Di solito la fruizione dei permessi previsti dall’articolo 33, avviene nella medesima giornata. E quindi, il disabile grave fruisce contemporaneamente sia del permesso per se stesso che quello per assistere l’altro portatore di handicap grave..
I permessi per l’assistenza di familiari disabili, si potranno richiedere in modalità telematica solo per i dipendenti del settore privato e non i soggetti titolari di un rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche.
La richiesta si inoltra attraverso tre canali:
-Sito internet dell’Inps;
-Assistenza telefonica presso Contact Centre;
-Assistenza Fisica presso un patronato.
Le domande presentate da quest’ultima categoria di lavoratori, saranno di competenza esclusiva del datore di lavoro, cui fa carico il relativo onere economico ai sensi di quanto previsto dalla legge ai sensi dell’art 33, comma 4, della legge del 5 febbraio 1992, n. 104 e dell’art 2, comma 2, del decreto legislativo del 26 marzo 2001, n. 151.
Al fine di aderire alla richiesta della Direzione Centrale Prestazioni a sostegno del Reddito, l’Inps invita tutte le strutture a comunicare, all’indirizzo mail [email protected], le informazioni riguardo:
-il numero di soggetti che hanno fatto richiesta di domanda di congedo straordinario per l’assistenza a disabili con grado di parentela diverso da coniuge e il relativo esito;
– numero di soggetti che hanno fatto richiesta di domanda di riposi giornalieri per assistere più disabili con grado di parentela successivo al primo (legge 104/1992) e relativo esito;
– numero di soggetti beneficiari di congedo straordinario e di permessi ex lege 104/1992 e relativo esito.