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Piano urbanistico particolareggiato: meno tasse per chi vende immobili

 I soggetti che provvedono a cedere immobili che fanno parte di piani urbanistici più particolareggiati avranno d’ora in poi un importante sostegno offerto dalle Commissioni tributarie: in effetti, in tale ipotesi, i contribuenti in questione potranno pagare meno tasse, così come è stato stabilito da una sentenza della Ctp di Perugia, la quale ha riconosciuto, di fatto, il rimborso delle imposte pagate in eccesso rispetto a quanto era previsto nel caso dei benefici tributari posti in essere dalla legge Finanziaria del 2008. Quest’ultimo testo normativo aveva previsto delle specifiche riduzioni fiscali per quel che riguarda le imposte di registro e quelle ipocatastali in relazione al trasferimento di immobili compresi in piani più particolareggiati, appunto.

 

Non si tratta, comunque, di agevolazioni irrilevanti, visto che l’imposta di registro viene ridotta fino all’1%, mentre quella ipotecaria e catastale non è affatto dovuta. Gli unici dubbi che erano rimasti in sospeso fino ad oggi si riferivano all’interpretazione restrittiva o meno del piano urbanistico particolareggiato. Solo di recente, i giudici hanno però ritenuto che l’orientamento deve essere favorevole per quel che concerne gli immobili che si trovano in un’area sottoposta a uno strumento urbanistico che permetta di ottenere i medesimi risultati del piano. Dunque, ragionando in questo modo, non è determinante la distinzione tra strumento di programmazione secondaria e uno attuativo. Sono due gli atteggiamenti da seguire da parte del contribuente che si trova in una simile situazione.

 

Se non vi è stata formalizzazione dell’atto, si deve seguire l’orientamento in questione e pagare meno tasse, mentre se la formalizzazione ha già avuto luogo, allora è necessario chiedere il rimborso delle imposte già versate e procedere, di conseguenza, per via contenziosa. Infine, se ci si trova nella seconda situazione appena illustrata, si potrà far riferimento anche a due sentenze della Corte di Cassazione (la 16835 e la 29648 del 2008), secondo cui ha rilevanza il fatto che l’immobile si trovi in un’area in cui è possibile edificare.