Per piccola proprietà contadina si intende solitamente quella agevolazione fiscale che riguarda l’acquisto di terreni agricoli e che prevede la riduzione fino a 129,11 euro dell’imposta di registro e di quella di trascrizione; ebbene, la risoluzione 36/E che l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a pubblicare nel corso della giornata di ieri ha chiarito alcuni aspetti circa questo ambito. In effetti, in base a tale documento della nostra amministrazione finanziaria, la piccola proprietà contadina non prevede più che il certificato dell’ispettore agrario provinciale sia necessario, così come era già stato anticipato dal Decreto legge 194 del 2009, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”. I tecnici delle Entrate si sono sostanzialmente riferiti al testo normativo che ha introdotto l’agevolazione in questione per risolvere la controversia, ossia la legge 604 del 1954.
Secondo il decreto citato in precedenza, tra l’altro, almeno fino alla fine del 2010, devono rimanere in vigore le applicazioni dell’imposta di registro, dell’imposta ipotecaria e di quella catastale nella misura dell’1% in relazione ai trasferimenti dei terreni qualificati come agricoli. I contribuenti interessati in questo senso sono, nello specifico, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli che risultano iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale. A giudizio dell’Agenzia, il recente decreto è molto esauriente, anche di più rispetto al testo degli anni Cinquanta, soprattutto per quel che concerne i presupposti soggettivi e oggettivi e le condizioni del regime agevolativo.
In particolare, occorre ricordare che il presupposto oggettivo principale per poter beneficiare della piccola proprietà contadina è la qualifica di terreno agricolo derivante dagli strumenti urbanistici. La risoluzione, inoltre, ha messo in luce le differenze che esistono tra le due leggi: anche per questo motivo, l’Agenzia delle Entrate ha disposto che non sono necessarie integrazioni e condizioni da aggiungere, tra cui, non ultima quella della certificazione (introdotta nel 1954) dell’ispettorato provinciale che attesti la presenza dei requisiti richiesti.