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Prime istruzioni dell’Inps sul lavoro occasionale accessorio

 La circolare numero 49 dell’Inps ha avuto come oggetto le prime indicazioni relative al lavoro occasionale accessorio, prendendo spunto dal contesto normativo relativo alla riforma del mercato occupazionale (vedi anche Tassa sul licenziamento). In pratica, diversamente da quanto avvenuto con la normativa precedente, la quale indicava delle tipologie molto specifiche di attività e prestatori, il lavoro in questione non è oggi soggetto ad alcun tipo di esclusione, sia dal punto di vista soggettivo che da quello oggettivo.

L’unica eccezione è rappresentata comunque dagli studenti e dai pensionati per le attività agricole stagionali. Il lavoro occasionale accessorio può dunque essere realizzato da chiunque, disoccupato, autonomo, pensionato, studente, inoccupato e quant’altro. Una prima precisazione importante è quella che riguarda studenti, pensionati e disoccupati. Sono state fatte soprattutto delle osservazioni in merito all’uso dei buoni lavoro nei settori di riferimento. Se si tratta di studenti, i voucher in questione sono fruibili nel corso delle vacanze natalizie, quelle pasquali e quelle estive. In relazione ai pensionati, invece, c’è da dire che il lavoro accessorio in questione può andare a beneficio di coloro che sono titolari di trattamenti di anzianità o di pensione anticipata, oltre alla pensione di vecchiaia, quella di reversibilità e l’assegno sociale.

Altro discorso è quello che bisogna fare per i lavoratori che percepiscono prestazioni integrative del salario o un sostegno al reddito: per il 2013 è previsto un limite massimo di tremila euro per anno solare, una somma considerata al netto dei contributi e riferibile a un solo lavoratore. La circolare dell’Inps contempla anche i lavoratori stranieri (il lavoro accessorio è quello utile per determinare il reddito necessario ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno). Infine, un ultimo cenno lo meritano gli imprenditori commerciali e i professionisti, per i quali è stato fissato un limite economico di cinquemila euro per quel che concerne tali prestazioni e l’utilizzo dei buoni lavoro.

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