Home » Ravvedimento » Il ravvedimento è nullo quando si pagano meno interessi

Il ravvedimento è nullo quando si pagano meno interessi

 Il ravvedimento operoso dell’Imposta sul Valore Aggiunto diventa nullo nel momento in cui il contribuente paga meno interessi in termini quantitativi: secondo la Corte di Cassazione, infatti, non si può parlare di buona fede in questo caso, nemmeno tra l’amministrazione finanziaria e il soggetto coinvolto, così come ha stabilito da tempo lo Statuto del Contribuente. Si tratta, dunque, di una novità assoluta per quel che riguarda tali fattispecie.

Tutto è nato da una vicenda che ha visto coinvolta una compagnia del nostro paese e che ha effettuato il ravvedimento operoso a causa di un mancato versamento dell’Iva. Nel dettaglio, lo sconto era stato di fatto negato per il difetto relativo al versamento degli interessi, tanto che al contribuente era poi stato richiesto il pagamento integrale della somma dovuta. La Commissione Tributaria Provinciale ha accolto il ricorso del soggetto coinvolto, mentre in appello è stato riconosciuto come il ravvedimento non fosse stato perfezionato nella maniera giusta. Tra l’altro, è stato ricordato anche come non si potesse applicare il principio di collaborazione e buona fede previsto dalla Legge 212 del 2000. Secondo la società, dunque, quest’ultima decisione non poteva che essere configurata come una violazione della legge, ragione per cui si è arrivati al ricorso per Cassazione.

Secondo quanto deciso dagli “ermellini”, il ricorso del contribuente doveva essere rigettato, dando importanza anche a una differenza di pochi euro rispetto alla somma originaria di denaro. In effetti, i giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto che il ravvedimento operoso ha senso quando gli adempimenti previsti sono osservati in maniera integrale, pertanto non è ammesso alcun margine di errore. Tra l’altro, occorre anche ricordare come le norme contenute nello Statuto del Contribuente siano adatte a prescrivere degli obblighi a carico dell’Agenzia delle Entrate, rappresentando una espressione chiara di principi già presenti nell’ordinamento, dei criteri guida per l’interpretazione fiscale che deve realizzare un giudice.