Dal 2015, in caso di irregolarità con il Fisco, il contribuente potrà fare affidamento sul ravvedimento operoso anche se ci sono già verifiche in corso.
A statuirlo è l’articolo 44 della nuova Legge di Stabilità. In base a quanto disciplinato dalla normativa, anche le pene per chi volontariamente decide di sanare errori e omissioni cambiano e sono previste ulteriori scadenze in confronto agli scaglioni attuali che sono tre:
– ravvedimento sprint;
– ravvedimento breve;
– ravvedimento lungo.
In altri termini viene inserito dalla Legge di Stabilità un ravvedimento intermedio e due ravvedimenti lunghi fino a più di due anni. Il Dlgs 472/97, art. 13, comma 1, recita:
Oggi il contribuente può ricorrere al ravvedimento operoso solo nel caso in cui «la violazione non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, verifiche, ispezioni, o altre attività amministrative di accertamento» da parte del Fisco di cui il contribuente sia stato formalmente messo a conoscenza.
La nuova manovra economica al punto 2, comma 14 dell’articolo 44, limita le preclusioni alla notifica degli atti di liquidazione e accertamento. In altri termini se è in corso un’attività ispettiva o contestazione limitata al pvc (processo verbale di contestazione), il contribuente può ancora ricorrere al ravvedimento. La norma facilita l’aumento della compliance fiscale, che contempla una collaborazione tra contribuenti e Fisco. L’Agenzia delle Entrate comunica per via telematica al contribuente o alla persona da lui delegata, tutte le informazioni riguardanti ricavi, redditi, entrate e segnala il corretto modo di valutare detrazioni, deduzioni e agevolazioni a disposizione. Le nuove forme di ravvedimento operoso sono:
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entro 90 giorni: sanzioni al 3,3% (1/9 del minimo, pari al 30%),
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entro 2 anni (o 2a dichiarazione successiva):sanzioni al 4,2%,
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oltre 2anni (oltre la 2a dichiarazione successiva): sanzioni al 5%.