La manovra estiva varata dal Governo ha messo in luce alcune novità di rilievo per quel che riguarda la correlazione tra i comuni del nostro paese e l’accertamento fiscale posto in essere dal cosiddetto redditometro: in particolare, bisogna subito sottolineare come l’articolo 18 del testo normativo in questione (si tratta del Decreto Legge numero 78 del 2010) abbia rivisto completamente questo ambito tributario. Anzitutto, l’Agenzia delle Entrate deve necessariamente provvedere all’invio di una segnalazione ai comuni in cui si trova il domicilio fiscale dei soggetti passivi coinvolti, una operazione che deve avvenire ancora prima degli avvisi di accertamento. Una volta conclusa questa fase, sarà allora compito dello stesso comune comunicare dati utili alla determinazione del reddito: in questo caso, si ha tempo fino a sessanta giorni dal momento in cui è stata ricevuta la segnalazione stessa.
Il nuovo redditometro a cui ci stiamo riferendo va a contemplare un arco temporale che parte del periodo d’imposta 2009; i comuni, poi, sono chiamati a partecipare in modo attivo al gettito delle somme che sono sottoposte a riscossione in via definitiva. Pertanto, l’attuale procedura, ormai obsoleta, allarga il proprio orizzonte fino al periodo d’imposta del 2008 e deve essere la nostra amministrazione finanziaria a integrare i vari elementi tributari di cui entrerà in possesso.
C’è però da aggiungere che il vecchio redditometro è ancora in grado di completare in maniera perfetta il piano straordinario relativo al 2009-2011, quello che non necessita di alcun contraddittorio tra uffici e contribuenti. Altri aspetti importanti riguardano infine la difesa dello stesso contribuente che viene coinvolto. In tal caso, se non ci sono flussi tra Entrate e comuni non è più legittimo l’avviso di accertamento: la partecipazione alla lotta all’evasione fiscale è dunque essenziale, visto che si va a ritenere questa carenza come una rinuncia dell’ufficio a potenziare la gamma e la qualità degli elementi volti ad approfondire la ricostruzione del reddito.