Il cosiddetto regime dei superminimi viene adottato in automatico da tutti i contribuenti che per la prima volta hanno adottato il regime di vantaggio, contribuenti che ne sono usciti nel 2012, contribuenti che passano dal vecchio regime dei minimi al nuovo senza soluzione di continuità. Questi soggetti devono ora calcolare la seconda rata di acconto che dovrà essere versata entro il 30 novembre, e volendo possono anche applicare il metodo presuntivo per calcolare l’ammontare di imposta sostitutiva dovuta a titolo di acconto.
Nel caso di contribuenti che iniziano la loro attività nel 2012 con contestuale adesione al regime del vantaggio come previsto dall’art. 27 del Dl 98/2011, non si ha alcun versamento da effettuare visto che non è possibile desumere un dato storico di riferimento per l’anno precedente.
Diversa invece la situazione per i contribuenti che nel 2011 adottavano un regime semplificato ed hanno fatto accesso al regime dei superminimi nel 2012. In questo caso, in base al provvedimento direttoriale n. 185820 del 22 dicembre 2011, non dovrebbe accordarsi il regime del vantaggio (viene infatti disposto che in caso di fuoriuscita dal regime tale regime non sarà più applicato).
Pertanto, per quanto riguarda il pagamento dell’acconto, in assenza di un dato storico di imposta sostitutiva, l’acconto non va versato. Andrà comunque versata la rata di acconto relativa al percepimento di redditi di lavoro autonomo o di impresa per i quali non si gode della tassazione agevolata.
In caso di abbandono del regime del superminimi si pone invece il problema se il contribuente debba o meno versare l’acconto sul valore di riferimento dell’anno precedente. Anche qui, qualora non si abbiano altri redditi per i quali l’acconto è dovuto, non dovrà essere versato alcun acconto. Il contribuente che ha generato reddito nel 2011 per attività di impresa o lavoro autonomo, potrà in questo caso provvedere al versamento dell’Irpef direttamente a giugno 2013, come gli altri contribuenti.