Alle agenzie di viaggio deve essere applicata una Imposta sul Valore Aggiunto speciale (vedi anche Agenzie di viaggio: tre giorni all’adempimento dell’Iva). Come è stato stabilito pochi giorni fa dall’Avvocato Generale presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, il cosiddetto regime del margine deve essere applicato non soltanto nei confronti di chi viaggia, ma anche e soprattutto quando colui che acquista il pacchetto turistico è un’altra impresa, in primis una agenzia diversa. Il parere in questione si è reso necessario alla luce di un ricorso della Commissione Europea, secondo cui il nostro paese e altri sette stati membri dovevano essere condannati per la violazione degli obblighi sanciti dalla direttiva sull’Iva.
Che cosa è successo esattamente? Il testo normativo di cui si sta parlando è la direttiva numero 112 del 2006 (“Sistema comune di Imposta sul Valore Aggiunto”), in particolare l’articolo 336 e quelli che seguono. Questi ultimi, infatti, prevedono che vi sia un regime Iva speciale per tutte le operazioni che hanno a che fare con le agenzie di viaggio e che consistono nell’organizzare e vendere i pacchetti turistici. Ovviamente, le stesse agenzie devono agire in nome proprio e nei confronti di chi viaggia.
Il regime in questione, inoltre, è speciale perché vengono presi in considerazione dei servizi che l’agenzia acquista presso i propri fornitori a vantaggio del cliente (gli esempi possono essere quelli delle prestazioni alberghiere e dei trasporti) come una prestazione unica e su cui grava l’Iva dello stato membro. Come si fa a calcolare questa base imponibile? Bisogna prendere come base il margine che viene realizzato dall’agenzia stessa, vale a dire la differenza tra il costo che è sostenuto (Iva inclusa quindi) per acquistare i servizi e il prezzo che è richiesto alla clientela. le altre nazioni coinvolte in tal senso sono state la Spagna, la Repubblica Ceca, il Portogallo, la Grecia, la Francia, la Finlandia e il Portogallo, sempre per lo stesso inadempimento.