Giusto due giorni fa la nostra amministrazione finanziaria ha reso nota una risoluzione molto utile per quel che concerne il cosiddetto “reverse charge”, vale a dire l’inversione dal punto di vista contabile, quando si vendono dispositivi a circuito integrato: l’obbligo in questione collegato a tali sistemi è stato reso effettivo e utilizzabile grazie a una decisione del Consiglio dell’Unione Europea del 2010. Il riferimento, dunque, deve andare ai telefoni cellulari, quando questi ultimi vengono considerati alla stregua di dispositivi adatti per una rete munita di licenza, ma anche ai già citati dispositivi a circuito integrato (ad esempio i microprocessori). Ebbene, secondo l’Agenzia delle Entrate, bisogna chiarire meglio il funzionamento di questa applicazione così particolare.
L’obbligo di reverse charge, in particolare, riguarda anche i componenti dei personal computer, una constatazione che è stata resa possibile dalla collaborazione con l’Agenzia delle Dogane. Questo vuol dire che possono essere ricompresi in maniera opportuna i dispositivi che fanno riferimento ai circuiti integrati elettronici, più precisamente quelli che sono riconducibili alla nomenclatura tariffaria e statistica delle Dogane stesse e alla tariffa doganale comune. I due codici principali, volendo essere il più precisi possibile, sono NC 8542 3190 e NC 8542 3110. Tra l’altro, deve esserci anche una oggettiva riferibilità dei beni ai pc stessi oppure a degli apparati analoghi.
Il sistema dell’inversione contabile è dunque valido, a patto che i sistemi siano inseriti anche senza essere necessariamente incorporati agli apparecchi o altri dispositivi, quali possono essere, ad esempio, gli elettrodomestici. Infine, occorre ricordare che sono esclusi da questo obbligo i soggetti diversi da quelli che sono individuati dall’articolo 22 del Dpr 633 del 1972 (Decreto Iva, l’articolo in questione contempla il commercio al minuto e le attività ad esso assimilate): un’ipotesi specifica è quella della fornitura di un cellulare che è accessoria alla fornitura del traffico telefonico (assume rilevanza il rapporto di accessorietà).