La Riforma Fornero ha modificato i limiti reddituali dell’assegno di invalidità civile, dopo che le pensioni di invalidità totale erano a rischio visto che dovevano essere erogate da quest’anno considerando solo il reddito del titolare, decisione seguita da un dietrofront dell’Inps. In attesa di una nota ministeriale, l’Inps tramite il messaggio n. 717 del 14 gennaio 2013, conferma che sia nella liquidazione dell’assegno ordinario mensile di invalidità civile parziale, sia per la pensione di inabilità civile continuerà a far riferimento al reddito personale dell’invalido.
Dal primo gennaio 2012 cambiano le regole e l’articolo 38 della Legge 111/2011, ha modificato il Codice di procedura civile, introducendo uno nuovo articolo specifico per queste situazioni: l’articolo 445 bis. Questo articolo prevede l’accertamento tecnico preventivo obbligatorio per le controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità.
Se la richiesta di pensione di invalidità civile viene rigettata, bisogna prestare particolare attenzione alle novità in tema visto che recentemente è intervenuta la manovra correttiva n. 111 del 2011 che ha previsto l’obbligatorietà dell’accertamento tecnico preventivo per le controversie in materia di invalidità, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, pensione di inabilità e assegno di invalidità.
In pratica il soggetto che si è visto rigettare una domanda di pensione di invalidità civile, prima di presentare ricorso deve presentare al Tribunale un’istanza di accertamento, una sorta di verifiche straordinarie delle condizioni sanitarie, le cui spese verranno sostenuta da chi richiede l’accertamento tecnico.
Nell articolo 445-bis del codice di procedura civile si legge che “…chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell’articolo 442 codice di procedura civile., presso il Tribunale nel cui circondario risiede l’attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere…”
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