Nel caso in cui un contribuente, per qualsiasi ragione, provveda ad effettuare dei versamenti di imposte che sono o non dovute, oppure versate in eccesso rispetto all’importo effettivo da pagare, il rimborso fiscale non è automatico ma sarà eseguito solo ed esclusivamente su esplicita richiesta. A ricordarlo è l’Agenzia delle Entrate nell’Annuario del Contribuente 2009, precisando altresì come esistano dei termini di decadenza, per la presentazione della domanda di rimborso, oltre i quali le somme pagate ma non dovute, oppure in eccesso, non potranno più essere recuperate. Nel dettaglio, il contribuente è chiamato a presentare all’Amministrazione finanziaria un’apposita istanza, entro 36 mesi dalla data di versamento, per le imposte indirette versate in eccesso o non dovute alle Entrate; stiamo parlando, per rendere l’idea, di imposte come quelle di registro, l’Invim, le imposte di bollo e quelle per le successioni e le donazioni.
Per le imposte dirette, invece, i termini di presentazione dell’istanza di rimborso dalla data di pagamento in eccesso o per somme non dovute al Fisco salgono a 48 mesi; tra le imposte dirette rientrano quelle sui redditi, ovverosia l’IRPEF, ma anche le ritenute fiscali operate alla fonte dal sostituto di imposta, e quelle operate dallo Stato o da altre Amministrazioni Pubbliche. Entro i termini indicati, nel momento in cui il contribuente si accorga d’aver pagato di più, sarà possibile presentare al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate un’istanza in carta semplice nella quale vengono spiegate le ragioni per cui si presenta la domanda di rimborso senza dimenticarsi di allegare sia le distinte relative ai versamenti in eccesso o non dovuti effettuati, sia le eventuali certificazioni attestanti le ritenute alla fonte subite.
A questo punto, il Fisco può accettare l’istanza di rimborso, oppure rifiutarla; il rifiuto può avvenire o con l’inoltro esplicito da parte dell’Amministrazione finanziaria, a mezzo notifica, del rigetto dell’istanza, oppure attraverso il silenzio-rifiuto. Anche quando infatti il Fisco non inoltra una comunicazione scritta al contribuente sull’esito dell’istanza di rimborso, questa sarà da ritenersi respinta. In ogni caso, entro i termini di prescrizione, il contribuente ha diritto di presentare un ricorso alla Commissione tributaria della provincia di competenza entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza in caso di silenzio-rifiuto, oppure entro 60 giorni dalla notifica di respingimento dell’istanza.
L’Agenzia delle Entrate di Palermo sostiene che alla verifica e al rimborso dell”INVIM non si può procedere se sono già trascorsi i termini triennali dalla presentazione della dichiarazione di successione e non prende in considerazione la data di versamento INVIM.
Come posso replicare?
Grazie