C’è tempo sino al 30 aprile per poter inoltrare domanda di rimborso iva inerente il credito iva maturato nel primo trimestre 2013. Dovrà pertanto essere considerata la nuova norma in materia di operazioni extra territoriali (disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2013) che avrà comune ripercussioni per quanto riguarda le modalità di accesso al rimborso infrannuale ( leggi anche rimborso iva)
Ricordiamo che in base a quanto disposto dal’art. 38 bis del dpr 633 del 1972 è possibile accedere al rimborso o alla compensazione del credito iva infrannuale qualora il contribuente si trovi in una delle seguenti opzioni:
- Caso in cui le operazioni attive, con aliquota media maggiorata del 10 %, abbiano comunque una aliquota inferiore a quella media degli acquisti e delle importazioni;
- Il contribuente effettua operazioni non imponibili (come ad esempio cessioni all’esportazione, operazioni assimilate all’esportazione, operazioni su lettere d’intento, servizi internazionali, cessioni intracomunitarie per oltre il 25 % di tutte le operazioni effettuate;
- Operazioni di acquisti o importazioni per importo superiore a due terzi dell’ammontare complessivo di tutti gli acquisti e importazioni effettuati;
- Status di soggetto non residente in Italia;
- Caso in cui si effettuino per più del 50 % dell’ammontare complessivo le seguenti operazioni: lavorazioni relative a beni mobili materiali; trasporti di beni e relative intermediazioni; prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative intermediazioni, prestazioni di servizi di cui all’art. 19 comma 3 del dpr 633 del 1972 ) servizi esenti di natura finanziaria, creditizia, ecc.).
Per quanto concerne l’imposta rimborsabile questa è costituita dall’eccedenza detraibile maturata nel trimestre e non si terrà conto dell’eventuale eccedenza maturata nel trimestre precedente. Occorre anche ricordare che l’importo dei rimborsi infrannuali non correrà comunque ad incrementare il limite annuo dei rimborsi erogabili in conto fiscale o anche delle compensazioni orizzontali. IN alternativa al rimborso sarà possibile compensare il credito in F24 nel rispetto in ogni caso del limite di 516.456,90 euro per anno solare (leggi anche rimborso irap)
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