Con la sentenza n. 238 del 2009 la Corte Costituzionale ha stabilito la natura di tributo, e non di corrispettivo, della TIA (tariffa di igiene urbana) con al conseguenza che l’Iva non è dovuto. Pertanto l’amministrazione finanziaria avrebbe dovuto provvedere al rimborso dell’iva sino ad allora applicata e alla conseguente eliminazione dell’imposta indiretta sulla ex tassa sui rifiuti. Usiamo il condizionale in quanto l’agenzia delle entrate non ha adempiuto a quanto disposto dalla Sentenza ed ancora oggi non si è provveduto al rimborso di quanto dovuto ai cittadini. La conseguenza è stata che l’ammontare dei rimborsi dovuti è passato dalla già notevole cifra di 1 miliardo di euro a 2 miliardi, e probabilmente il conto è destinato a salire.
Visto tale tipo di immobilismo le associazioni dei consumatori hanno quindi deciso di reagire avviando class action e provvedendo a diffidare numerose municipalità dal raccogliere il tributo. Questo anche perché il Governo ha deciso di non prendere una posizione netta. Già a marzo 2012, a seguito di una interrogazione parlamentare, il sottosegretario all’economia Vieri Ceriani non aveva fornito una risposta esauriente in merito all’applicazione dell’Iva sulla Tia, preferendo piuttosto elencare i benefici del nuovo tributo comunale sui rifiuti che entrerà in vigore a partire dal 2013 (TARES). La conseguenza è stata che nel dubbio gli enti comunali hanno continuato ad inserire l’iva nella cartella di riscossione del tributo, e il potenziale rimborso è quindi lievitato sino a quota 2 miliardi di euro, tanto quanto il Governo ha intenzione di recuperare dalla stretta sulle deduzioni e detrazioni fiscali.
Tuttavia molti cittadini e soprattutto le associazioni dei consumatori non si danno per vinti. Allo scopo hanno quindi predisposto una raccolta firme (già raccolte 35 mila adesioni) ed un numero verde da chiamare per aderire alle richieste di rimborso (800.18.99.72). E’ stato inoltre comunicato che il modulo di richiesta rimborso può essere presentato al Comune competente o in alternativa all’ente gestore della riscossione.