La ristrutturazione della casa va esaminata in ogni dettaglio quando si tratta di parlare di agevolazioni fiscali. In effetti, come è noto, le spese sostenute in questo caso possono essere detratte. In più, un concetto più volte sottolineato dalla nostra amministrazione finanziaria, la fruizione spetta anche al familiare, al soggetto che convive con il possessore o detentore dell’immobile, a patto però che siano intestati a questo “convivente” i vari bonifici bancari e le fatture relative alle spese.
In pratica, la condizione a cui si sta facendo riferimento viene considerata come utile e giustificativa. Di conseguenza, possono partecipare al sostenimento delle spese il coniuge, i parenti fino al terzo grado e gli affini entro il secondo (vedi anche Bonus ristrutturazioni al 50% fino al 30 giugno), sempre in relazione alla titolarità di chi è in possesso dell’abitazione. Un importante appiglio da tale punto di vista è senza dubbio un documento di sei anni fa dell’Agenzia delle Entrate. In effetti, secondo quanto previsto dalla circolare 36/E del 2007, il principio di cui si sta parlando risulta essere valido anche nel momento in cui si realizza la detrazione per i lavori di risparmio energetico.
L’applicazione appena spiegata, comunque, ha luogo in maniera limitata, più precisamente quando si ha a che fare con i lavori che sono posti in essere su degli immobili che appartengono all’ambito privatistico; ciò vuol dire che sono ricompresi quelli in cui la convivenza si può esplicare, senza però far riferimento agli immobili strumentali all’attività di impresa, all’arte o alla professione. Una successiva circolare, la 34/E dell’anno successivo, ha invece stabilito che i familiari conviventi possono beneficiare di tale agevolazione tributaria, in primis la detrazione d’imposta, ma la convivenza vera e propria deve essere stabile e non certo un episodio. Ecco perché il requisito in questione viene considerato valido già nel momento in cui vengono avviati i lavori di ristrutturazione edilizia.