Sono ormai quasi due mesi che la Duma, camera bassa dell’Assemblea federale della Russia, ha posto il suo voto favorevole alla legge di riforma relativa al cosiddetto transfer pricing: sono previste, al momento attuale, altre due letture di questo tipo, ma il processo avviato è molto importante dal punto di vista fiscale per la vasta nazione europea. Tra le novità più rilevanti in questo senso possiamo citare, senza dubbio, l’estensione del requisito soggettivo: in effetti, sono ora considerate parti correlate al trasferimento di prezzi, oltre alle persone giuridiche e fisiche che partecipano per una quota superiore al 20%, anche le imprese con le società partecipate oltre il 50%, il soggetto che ha fondato un trust all’estero con i beneficiari e le varie entità gestite e le società dove l’amministrazione viene diretta da una stessa persona fisica. Per quel che riguarda, invece, le società che avranno aderito al consolidato russo, vi sarà l’esclusione dall’applicazione di questo specifico regime tributario.
La legge in questione, poi, provvede a mettere in luce anche la portata del requisito oggettivo, una della lacune dei precedenti testi normativi: dunque, le operazioni soggette alla disciplina saranno quelle che hanno ad oggetto i beni e i servizi, quelle che trasferiscono la proprietà intellettuale o i diritti su di essa e le transazioni di natura finanziaria (il tipico esempio è fornito dai cosiddetti prestiti infragruppo).
Tra l’altro, occorre sottolineare che il transfer pricing russo verrà applicato persino alle operazioni domestiche che vengono poste in essere tra le imprese associate, ma queste stesse operazioni devono superare la quota dei 1.000 milioni di rubli per anno d’imposta ed avere ad oggetto attività relative al settore minerario o agricoltura. Infine, il progetto di legge della Duma ha precisato quelli che sono i metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento: il metodo comparato del prezzo non controllato, il metodo del costo aggiuntivo, il metodo di vendita del prodotto, il metodo del profitto comparato, il metodo “profit split” e il resale minus.