Il provvedimento che riguarda il limite sui pagamenti in contanti ha, come sappiamo, valore dal 1° Febbraio 2012 e proprio da questa data potrà essere sanzionata la mancata osservazione delle nuove disposizioni. Tracciare i pagamenti è uno dei modi per il Governo di controllare l’evasione fiscale e seguire le grandi somme di denaro visto che in tutti i casi i pagamenti superiori a 999 euro saranno d’ora in poi tracciabili per intero, ma dal punto di vista dei cittadini e delle imprese questo vuol dire adeguarsi alla novità ed attrezzarsi di conseguenza facendo affidamento ai pagamenti bancari, con carte di credito, con bancomat o attraverso uffici postali.
La mancata osservazione delle nuove disposizioni, di cui ora vedremo un riassunto, farà scattare ovviamente le sanzioni che vanno dall’1 al 40 per cento dell’importo trasferito se compreso tra 1000 e 50.000 euro e dal 5 al 40% se superiore. Riguardo gli assegni bancari il limite dei 999 euro costringe chi intende effettuare pagamenti superiori ad inserire la clausola di non trasferibilità e l’indicazione del beneficiario per non risultare sanzionabile. Sui libretti al portatore invece c’è stata molta confusione; chiariamo subito che il limite dei 1000 euro è valido anche per questa forma di risparmio (che è una delle poche che consente di essere intestata a minori) e le sanzioni sono anche superiori nella fascia minima per chi non si adegua entro la data, visto che si parla del 10-20% del valore del deposito. L’adeguamento si può effettuare con il ritiro della parte eccedente o con la chiusura del rapporto, che in questo caso è consigliata visto che il limite dei 1000 euro rende poco versatili questi libretti.
Quello che non è stato detto è che se da un lato il provvedimento mira a scovare evasori fiscali e limitare il riciclaggio del denaro, dall’altro costringe tutti a passare per intermediari (le banche o le poste) che hanno dei costi ma offrono anche una soluzione alternativa che per il momento non ha paragoni in fatto di sicurezza (visto che l’unico rischio è il fallimento dell’istituto di credito stesso).
“[…](visto che l’unico rischio è il fallimento dell’istituto di credito stesso).[…]”
Hai detto cavolo! rischio di poco conto di questi tempi, no?