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Scadenze fiscali: novità per le società di assicurazioni

 Martedì scorso, 18 maggio 2010, il direttore dell’Agenzia delle Entrate, ed il direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, hanno firmato un provvedimento interdirettoriale con il quale vengono introdotte delle novità in merito alla comunicazione all’Amministrazione finanziaria della denuncia sull’imposta sulle assicurazioni da parte delle società del settore. In particolare, è stato predisposto per la comunicazione un modello dedicato il cui invio dovrà avvenire entro e non oltre la data del 31 maggio di ogni anno. E così, relativamente ai premi e accessori incassati lo scorso anno, le società di assicurazioni hanno tempo fino a lunedì prossimo, 31 maggio 2010, per la presentazione del modello.

Questo, in particolare, dovrà essere trasmesso in via esclusivamente telematica a valere sulla scadenza del 31 maggio del 2011 e riguardo ai premi e accessori incassati quest’anno, mentre per la comunicazione 2010 è prevista, al fine di far entrare a regime questa novità, una fase transitoria.

Nel dettaglio, per l’invio della denuncia dei premi entro lunedì prossimo le strade che le società di assicurazione possono seguire sono tre: la prima prevede l’inoltro in via telematica collegandosi al sito Internet dell’Agenzia delle Entrate ed utilizzando l’apposito applicativo per la compilazione; la seconda è quella relativa alla modalità cartacea transitoria, che prevede la consegna del modello all’ufficio competete sul territorio ed in relazione al domicilio fiscale del contribuente; la terza modalità è quella “cartacea previgente”, ovverosia quella senza utilizzare il nuovo modello magari da parte di quei contribuenti che hanno già provveduto ad effettuare la comunicazione sui dati inerenti l’imposta versata sui premi assicurativi.

Infine, per quei casi particolari in corrispondenza dei quali la denuncia premi deve avvenire con cadenza mensile e non annuale, e comunque in relazione al versamento delle imposte, la fase transitoria prevede che si possa in opzione adottare la modalità di presentazione cartacea per un periodo pari a novanta giorni a partire dalla data in cui è avvenuta la pubblicazione del provvedimento interdirettoriale.