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La scissione aziendale senza progetto può dar luogo ad elusione

 Solitamente, una operazione di scissione aziendale beneficia di tutti i vantaggi tributari che sono per essa previsti dal sistema, ma ciò è valido solamente se esistono fondate ragioni economiche alla base della stessa operazione. Se, invece, viene a mancare un valido progetto imprenditoriale volto a dare impulso all’attività, allora il Fisco può anche non riconoscere i benefici fiscali in questione, attribuendo alla scissione il carattere di elusività. In sintesi, questo ragionamento è quanto disposto dalla risoluzione 256/E che l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a pubblicare lo scorso 2 ottobre. L’ipotesi più importante che si può fare in questo caso è quella di una scissione totale proporzionale di una società in nome collettivo, attiva nella vendita di mobili e arredamenti, in due società che avranno in consegna un ramo operativo e lo stabilimento dove si svolge la produzione, al fine di vendere in una fase successiva le partecipazioni del complesso aziendale.

 

L’Amministrazione Finanziaria ha espresso il suo diniego a una situazione simile: in effetti, in questo caso non si comprenderebbe dall’intenzione dei soci alcuna strategia imprenditoriale che dia una giustificazione alla scissione, se non di accedere al regime fiscale più favorevole dei cosiddetti “capital gain (disciplinati dall’articolo 68 del Tuir). Ma i sospetti non si fermerebbero qui: il progetto sarebbe più ampio, in quanto la creazione di una società in cui far confluire le partecipazioni in essa detenute dai soci corrisponde alla volontà di ottenere una tassazione meno pesante.

 

Le Entrate hanno comunque fatto dei distinguo: non tutte le società da cui deriva uno sconto fiscale per il contribuente sono elusive, perché ciò che conta è il collegamento tre la validità delle ragioni economiche e il conseguente risparmio d’imposta. È il Dpr 600 del 1973 ad aiutarci in questo senso, tracciando i confini dell’elusione fiscale:

Sono in opponibili all’amministrazione finanziaria gli atti, fatti e negozi privi di valide ragioni economiche e volti ad aggirare obblighi o divieti che sono previsti dall’ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte.