Home » IRES » Società di comodo, la circolare esplicativa

Società di comodo, la circolare esplicativa

 A breve dovrebbe essere effettuato il versamento del primo acconto imu per quanto riguarda la super ires introdotta dal Dl 38 del 2011 per le società di comodo. La circolare n. 3 E del 2013, recentemente emanata, fornisce diversi chiarimenti in materia stabilendo i casi in cui occorrerà applicare la maggiorazione e quale parte di reddito è assoggettabile al prelievo del 38 per cento.
Viene precisato che la maggiorazione Ires ( leggi anche ires imposta sul reddito delle società)è comunque liquidata nel quadro RQ del modello Unico SC da parte delle società di comodo di capitali. Inoltre vi è anche l’ipotesi in cui la società, anche se non considerata di comodo, si vede attribuire un reddito per trasparenza da parte di società di comodo. IN tali casi, in considerazione dal fatto che la società di persone non può liquidare la maggiorazione irpef, l’importo del 10,5 % è versato dalla società di capitali partecipante.
La circolare n. 3 / E individua le categorie di società di comodo interessate dalla maggiorazione. Occorre ribadire che attualmente la distinzione delle società di comodo è tra quelle non operative e quelle in perdita sistematica. Una prima interpretazione letterale sembrava stabilire che la maggiorazione Ires fosse applicabile esclusivamente alle società non operative. Sono pertanto escluse le società di persone che ricadono in una di queste fattispecie ma che essendo assoggettati ad Irpef, non versano quindi l’ires (ad esclusione di un società di persone di comodo partecipata da un società di capitali).
La circolare inoltre fornisce ulteriori informazioni in merito al reddito su cui occorre l’ires maggiorata. In questo caso la base imponibile non sarà il reddito minimo figurativo ma quello effettivamente dichiarato. La circolare ricorda inoltre che dal reddito effettivo sono comunque deducibili le agevolazioni fiscali. Infatti il reddito minimo (o effettivo) va indicato al rigo RQ62, rigo che viene prima ripulito dall’importo dell’Ace fruibile sia per il rendimento spettante nel 2012 sia per quanto riguarda il rendimento non utilizzato e riportato dal 2011.