Una casistica interessante relativa alle ritenute delle fatture è quella che riguarda le società semplici del nostro paese e quelle di San Marino. Come bisogna comportarsi quando, ad esempio, una società in accomandita semplice presta dei servizi ad una compagnia sanmarinese e quest’ultima pone in essere una ritenuta del 20% a titolo definitivo? Anzitutto, bisogna comprendere se è possibile recuperare questa stessa ritenuta. L’ipotesi in questione potrebbe essere risolta in modo positivo, soprattutto se si facesse riferimento all’articolo 165 del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (“Credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero”): in effetti, in base a questo testo viene riconosciuto un credito per le tasse versate in una nazione estera su un reddito già tassato in Italia.
La doppia tassazione, dunque, viene a sussistere se il reddito è considerato prodotto all’estero in relazione all’articolo 23 del decreto, quello riguardante l’applicazione dell’imposta ai non residenti. Pertanto, è necessario comprendere e approfondire la reale natura del reddito e, qualora quest’ultimo fosse stato prodotto da un soggetto che non è residente, allora la sua tassazione sarebbe stata possibile anche nel nostro paese. Purtroppo, Italia e San Marino non hanno sottoscritto alcuna convenzione a tal proposito, dunque l’unico appiglio può essere questo; considerare un reddito d’impresa come posto in essere all’estero è comunque semplice, basta verificare che vi sia una stabile organizzazione, così come specificato dallo stesso Tuir.
Come si beneficia del credito d’imposta in questione? La fruizione avviene attraverso l’opportuna compilazione del modello Unico, più precisamente il quadro CR; in caso contrario e quindi in assenza di una organizzazione di questo tipo, le imposte straniere devono essere equiparate a dei costi di esercizio, per i quali non vale alcuna deduzione dal reddito d’impresa. L’attenzione che va prestata è molto alta, il rischio più serio che si può correre è quello della mancata detrazione fiscale per entrambe le società che vengono coinvolte.
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