La legge di stabilità 2013 è intervenuta anche sulla sospensione della riscossione tributi, un procedimento che vale anche per i debiti con l’Inps. Lo stesso Istituto ha fornito dei chiarimenti tramite il messaggio 28/1/2013, n. 1636, e più in particoalre all’art. 1, commi da 537 a 543 fornendo al contribuente la possibilità di sospendere la riscossione da parte degli Agenti della Riscossione (AdR). Un’altra novità dunque, dopo lo stop della riscossione dei tributi a privati da parte di Equitalia e che è stata affidata ai Comuni. La Legge di Stabilità dunque ha introdotto importanti novità in tema di riscossione dei tributi introducendo all’art. 1, c. da 537 a 543 un procedimento che regola la sospensione della riscossione da parte degli Agenti della Riscossione.
L’Istituto mette in luce la necessità del rispetto dei termini che il legislatore ha stabilito per la conclusione delle attività dell’ente creditore, ricordando che il procedimento deve concludersi entro i sessanta giorni dalla data di trasmissione della Pec con la quale l’agente delle riscossione provvede all’inoltro della dichiarazione del contribuente con la relativa documentazione allegata.
Dal 1° gennaio, le persone incaricate della riscossione coattiva sono costretti a sospendere la loro attività a seguito della presentazione da parte del debitore di una dichiarazione che attesti l’esistenza (anche per via telematica) di una causa idonea a rendere il credito non esigibile.
Il contribuente dunque, quando riceve la notifica del primo atto di riscossione o di un atto della procedura cautelare, deve dimostrare che gli atti emessi dall’ente creditore sono stati interessati da una prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, un provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore, una sospensione giudiziale, che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, ed infine qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.
La dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla notifica dell’atto e può anche estinguere il credito Inps, mentre le dichiarazione tardive sono considerate prive di effetti.
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