Una buona notizia giunge per i terremotati dell’Emilia dopo che tramite un comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate, è stata annunciata la sospensione delle richieste di pagamento Irap 2011 per i soggetti colpiti da sisma nel 2012. La sospensione si è resa necessaria per avere il tempo di effettuare una dettaglia verifica per individuare quali siano i contribuenti che avevano il diritto alla sospensione dei versamenti e nei cui confronti si procederà all’annullamento d’ufficio.
In questo modo l’Agenzia può effettuare una ricognizione per verificare quali siano i soggetti che avevano diritto alla sospensione dei versamenti e nei cui confronti si procederà all’annullamento d’ufficio. La sospensione è stata decisa dopo l’approvazione di alcune norme a favore dei soggetti colpiti dal terremoto, sia dal riscontro di numerosi errori formali nelle loro dichiarazioni Irap.
Questa agevolazione si aggiunge all’esenzione del canone Rai per i soggetti colpiti dal terribile terremoto dello scorso maggio 2012; coloro che non vivono più nelle loro abitazioni e che si ritrovano senza l’apparecchio TV devono comunque dimostrare l’inagibilità dell’abitazione o la distruzione della televisione, inviandola direttamente all’Agenzia delle Entrate di Torino.
L’Agenzia ricorda anche che il decreto legge n. 43 del 2013 ha esteso la possibilità di accedere al finanziamento agevolato per il pagamento di imposte, contributi e premi per le somme dovute a qualunque titolo fino al 30 settembre 2013.
Anche le varie associazioni come Agci, Casartigiani, Cia, Claai, Cna, Coldiretti, Confagricoltura, Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti, Copagri, Legacoop, Confapi e Unci avevano inviato una richiesta alla direzione emiliano-romagnola dell’Agenzia delle entrate “per sospendere ogni ulteriore invio cartelle esattoriali con sanzioni per i ritardati pagamenti delle imposte”.
Il comunicato stampa dell’Agenzia ricorda infine, che il decreto legge 43/2013 ha prorogato il termine per la richiesta dei finanziamenti bancari agevolati, per il pagamento di tributi, contributi previdenziali ed assistenziali dal 1° luglio 2013 al 30 settembre 2013, tenuto conto che le predette richieste coprivano il periodo fino al 30 giugno 2013.