Tre giorni fa è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali relativo all’attuazione dei fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale: in particolare, questo fondamentale provvedimento va a spiegare quali sono le prestazioni vincolate che i fondi stessi e gli enti, oltre alle casse e alle società di mutuo soccorso a fine assistenziale, devono erogare oltre il 20% del totale per beneficiare delle agevolazioni fiscali che sono state introdotte dal Tuir. Un’altra importante disposizione del decreto è, inoltre, quella che concerne il funzionamento dell’Anagrafe dei fondi sanitari. Tali fondi sono stati specificamente istituiti dal Decreto legislativo 502 del 1992, ma col passare degli anni vi sono stati vari interventi volti a delimitarne l’ambito di intervento. Secondo il decreto ministeriale citato in precedenza, le prestazioni chiamate in causa ai fini tributarie sono quelle socio-sanitarie rivolte a persone non autosufficienti (ad esempio, l’aiuto domestico), quelle orientate al recupero sanitario di soggetti temporaneamente inabili per infortunio o malattia (cure termali e percorsi riabilitativi) e le prestazioni odontoiatriche.
L’iscrizione di fondi ed enti all’anagrafe deve avvenire entro il prossimo 30 aprile, mentre il 31 luglio è il termine ultimo per gli anni successivi. L’iscrizione può essere perfezionata attraverso l’invio telematico dell’atto costitutivo, del regolamento, del bilancio preventivo e consuntivo e dello schema del modello di adesione. C’è anche da aggiungere che, a partire da quest’anno, il rappresentante legale dell’ente o del fondo, dovrà inviare annualmente l’importo delle somme che sono state usate per la copertura totale delle prestazioni erogate.
In questo modo, l’anagrafe, la quale è stata istituita per censire gli organismi operanti nella sanità integrativa, sarà in grado di verificare il rispetto del limite del 20% delle risorse, condizione essenziale per fruire delle agevolazioni fiscali del settore (i contributi di assistenza non devono formare il reddito imponibile del lavoratore dipendente, per un importo massimo di 3.615,20 euro).
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