Nel caso l’Iva sia conseguente all’adeguamento al volume d’affari nell’ambito dell’applicazione degli studi di settore, il versamento dell’imposta può anche essere effettuato a rate: è quanto emerge dal Decreto legge 78 del 2009 pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Tra l’altro, a tal proposito bisogna anche ricordare che il Dpr 195/99 (il regolamento che disciplina nello specifico tempi e modalità di applicazione degli studi di settore) ha stabilito che non sono previste sanzioni o interessi per quei contribuenti che indicano nelle dichiarazioni ricavi non annotati nelle scritture contabili: stesso discorso vale anche per l’adeguamento al volume d’affari che deriva dall’applicazione degli studi, ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto. La novità della soluzione rateale in questo senso è dunque stata apportata dal nuovo decreto anti-crisi (le rate sono di uguale importo con una maggiorazione dello 0,40% di interessi).
L’operazione potrà essere espletata già a partire dalla prossima scadenza del 6 luglio; infatti, il termine per poter effettuare, senza la maggiorazione, i versamenti che risultano dalla dichiarazione dei redditi e dall’Irap è stato posticipato rispetto a quello originario, fissato inizialmente al 16 giugno. Questa modifica nel calendario delle scadenze fiscali si riferisce ai contribuenti che svolgono attività per cui sono previsti gli studi di settore e, inoltre, per coloro che detengono delle partecipazioni in società, imprese e associazioni che applicano gli studi stessi. Tutti questi soggetti hanno optato per il cosiddetto “regime di trasparenza fiscale”. C’è anche da dire che, coloro che andranno a usufruire del pagamento rateizzato dell’Iva dovranno ora provvedere al versamento della somma dovuta entro il 16 di ogni mese.
Questa somma specifica verrà poi maggiorata degli interessi ad essa relativi e che decorrono dal mese di scadenza, fino al prossimo novembre. L’Agenzia delle Entrate ha anche voluto specificare, nel proprio comunicato stampa, che per quel che riguarda il modello F24 non ci sarà invece nessun obbligo di fornire indicazioni circa l’eventuale scelta di un pagamento rateale.
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