Nella giornata di ieri, in accordo con quanto riferisce l’Agenzia delle Entrate, è stato diffuso un Provvedimento del Direttore con cui vengono fornite indicazioni in merito agli adempimenti sugli studi di settore nella Regione Abruzzo, ed in particolare nelle aree colpite dal sisma dell’aprile 2009. Per quei contribuenti che operano nelle zone colpite dal sisma, e individuati da un’ordinanza, la numero 3837, firmata il 30 dicembre scorso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, scatta l’esonero dalla compilazione e dall’invio del modello dei dati rilevanti; il tutto, pur tuttavia, fatto salvo il fatto che, comunque, sia le imprese di assicurazione, sia le banche, sono escluse dalla possibilità di poter avvalersi degli adempimenti ridotti, ragion per cui dovranno essere osservati tutti gli adempimenti che normalmente vengono richiesti dal Fisco.
Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, quindi, è andato a recepire le problematiche che sono state portate all’attenzione da parte degli operatori che sono attivi nelle aree della Regione Abruzzo che sono state colpite dal terremoto. Gli adempimenti ridotti derivano proprio dall’eccezionalità del sisma visto che di norma anche chi non è obbligato a presentare gli studi di settore è comunque chiamato a far pervenire al Fisco il modello dedicato ai dati rilevanti.
E per quel che riguarda sempre la Regione Abruzzo e le aree colpite dal sisma, ricordiamo che nei giorni scorsi l’Agenzia delle Entrate ha emanato una importante Circolare, la numero 44/E, con la quale è stata fatta chiarezza riguardo alla ripresa degli adempimenti fiscali, il pagamento delle tasse sospese per intenderci, sia per le persone fisiche, sia per quelle giuridiche abruzzesi, ed in particolare per i soggetti domiciliati nell’area del cosiddetto cratere sismico. Nel dettaglio, i titolari di reddito da lavoro autonomo o d’impresa posso avvalersi di una proroga, per quel che riguarda la sospensione degli adempimenti fiscali, fino al 20 dicembre 2010 a patto però che il volume d’affari sia inferiore al livello dei 200 mila euro.