È scaduto proprio nel corso della giornata di ieri l’ultimo termine relativo al versamento dei debiti contributivi e al fisco per quel che concerne il mese di febbraio: nello specifico, si tratta dei pagamenti che devono essere effettuati dagli studi associati, ma anche dalle società semplici e da quelle personali, le quali avranno la possibilità di spendere in compensazione le eccedenze delle ritenute d’acconto che sono state loro restituite dai soggetti partecipanti. Le precisazioni circa questa disciplina fiscale possono, tra l’altro, essere rinvenute nella circolare 12/E che l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a pubblicare cinque giorni fa. Vi è questa compensazione in ragione del fatto che esiste un assenso da parte del partecipante; in tal caso, la data certa è anteriore o in concomitanza con la presentazione del relativo modello di pagamento, oltre all’utilizzo di un apposito codice tributo e all’esposizione dell’eccedenza in relazione alla dichiarazione dei redditi.
Come deve agire, dunque, l’ente partecipato? Quest’ultimo, quando ha intenzione di portare a compensazione le ritenute d’acconto ricevute dai soci e che sono in eccesso, ha l’obbligo di compilare il modello F24 e di utilizzare il codice 6830, che assume appunto la denominazione di “Credito Irpef derivante dalle ritenute residue riattribuite dai soci”. Per quel che concerne poi l’anno di riferimento, si deve indicare l’anno d’imposta in cui le stesse ritenute residue sono riattribuite; quindi, l’anno di riferimento è il 2010, anche se si tratta di una conclusione che non collima con l’impostazione che viene normalmente seguita per la compensazione dei crediti d’imposta.
Le eccedenze a cui ci stiamo riferendo risalgono al 2009 ed emergono dalla dichiarazione dello stesso periodo; l’indicazione più corretta sembrerebbe proprio relativa a questo anno, ma la delega può essere trasmessa in questo modo. Un ultimo chiarimento, infine, andava sviluppato per le restituzioni da parte del socio di importi eccedenti quelli disponibili, visto che non è ben comprensibile se la persona fisica può essere soggetta a eventuali sanzioni.